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STATUTO DELLA SOCIETA' ITALIANA BIOMATERIALI

Approvato nell'Assemblea dei Soci del 10/9/2003

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1) È costituita una associazione denominata "Società Italiana Biomateriali"

Art. 2) L'associazione ha sede legale in Milano, via Agnello n. 18. Con deliberazione del Consiglio direttivo potranno essere istituite sedi secondari e anche in altre località dello Stato. La sede operativa coincide con quella del Presidente in carica. programmi di sviluppo ed informazioni in questo campo particolare. Al fine di conseguire suddetti scopi l'associazione potrà:

Art. 3) L'associazione non ha scopo di lucro e si propone di incoraggiare, sostenere, promuovere la ricerca, il progresso e l'informazione concernenti la scienza dei biomateriali, come pure di promuovere, dare inizio, sostenere, portare a conclusioni soddisfacenti la ricerca con altri

  1. promuovere attività scientifiche e di ricerca;
  2. promuovere attività sociali, culturali e didattiche;
  3. pubblicare libri, riviste, periodici e scritti curandone anche la diffusione;
  4. organizzare e/o partecipare a congressi, simposi, corsi, tavole rotonde, convegni e riunioni in sedi locali, nazionali ed internazionali, stimolando in particolare quelli interdisciplinari;
  5. collaborare e partecipare, anche in modo federativo, a enti, società ed associazioni aventi scopi similari e/o complementari ai propri, anche di altri Paesi;
  6. ricevere ed accettare donazioni, eredità e legati;
  7. svolgere ogni altra attività utile ed opportuna alle finalità dell'associazione. Per il raggiungimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre organizzare occasionalmente, nei limiti consentiti dalla legge, raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

PATRIMONIO

Art. 4) II patrimonio dell'associazione è costituito:

  1. dai beni che diverranno di proprietà dell'associazione;
  2. dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
  3. da donazioni, legati, lasciti.

Art. 5) I proventi con cui provvedere alla attività ed alla vita dell'associazione sono costituiti:

  1. dalle quote associative;
  2. dai redditi dei beni patrimoniali;
  3. dai proventi derivanti dall'attività di studio e di ricerca svolta dall'associazione;
  4. dalle erogazioni e contributi di cittadini, enti ed associazioni, nonché dalle raccolte pubbliche di fondi.

ASSOCIATI

Art. 6) I membri dell'associazione si suddividono in:

  1. soci fondatori: lo sono di diritto tutti coloro che, intervenuti nell'atto costitutivo o nello stesso nominativamente elencati, abbiano confermato la loro adesione entro il 30 settembre 1985 e prestino attivamente la loro opera per il raggiungimento delle finalità associative. I soci fondatori sono tenuti al pagamento della quota associativa annua.
  2. soci onorari: vengono nominati dal Consiglio direttivo tra persone che si sono rese particolarmente benemerite in relazione alla finalità associative e che, condividendole, intendono partecipare attivamente al loro raggiungimento. I soci onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa annua.
  3. soci ordinari: lo sono coloro che svolgono un'attività di studio o di ricerca o presentano il proprio lavoro in ambiti connessi a quelli dell'attività associativa. I soci ordinari sono tenuti al pagamento della quota associativa annua.
  4. soci juniores: lo sono coloro che, non essendo ancora strutturati, ricevono a titolo promozionale l'iscrizione alla societa' per un periodo di un anno, con domanda di ammissione avvallata da un componente in carica del consiglio direttivo. Al termine del periodo di un anno il socio junior diviene socio ordinario a meno di esplicita rinuncia notificata al Consiglio Direttivo. I soci junior non sono tenuti al pagamento della quota associativa annua.
  5. soci collettivi: rientrano in questa categoria istituiti, enti, associazioni e società. I soci collettivi sono tenuti al pagamento di una quota associativa annua pari a cinque volte quella fissata per i soci ordinari. Appartengono alle suddette categorie tutti coloro che, condividendo le finalità dell'associazione, facciano richiesta di ammissione al Presidente del Consiglio direttivo con esplicita indicazione della categoria nella quale il richiedente intende essere compreso e del domicilio ed indirizzo di posta-elettronica cui debbono essergli inviatele comunicazioni, e dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione delle presenti norme statutarie e degli obblighi da queste derivanti, in particolare per quanto riguarda il pagamento delle quote associative. Il Presidente ne da comunicazione mediante E-mail ai membri delConsiglio Direttivo e, in assenza di opposizione entro 7 giorni, approva la domanda e ne da comunicazione all'interessato e al Tesoriere. In caso di opposizione anche di un solo consigliere la domanda viene esaminata dal primo Consiglio Direttivo, che potrà approvarla o rigettarla con motivazione.

Art. 7) Gli associati ordinari e collettivi sono tenuti al pagamento della quota associativa, nella misura che verrà fissata dal consiglio direttivo, anche a norma del precedente art. 6. Le quote annuali di associazione devono essere versate entro il mese di dicembre di ogni anno. Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, ne in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo ne in caso di scioglimento dell'associazione, ne sono trasmissibili.

Art. 8) Gli associati devono impegnarsi nell'interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l'associazione si propone secondo le nome del presente statuto e quelle dei regolamenti che verranno emanati dal Consiglio direttivoe la cui osservanza è obbligatoria per gli associati. La partecipazione all'associazione non può essere temporanea. Gli associati onorari, ordinari e collettivi hanno diritto di voto, di delega e di essere delegati in Assemblea purchè in regola con il pagamento delle quote associative, compresa quella dell'anno precedente la votazione. Gli associati juniores non hanno diritto di voto, di delega e di essere delegati in Assemblea.

Art. 9) La qualità di associato deve risultare da apposito registro numerato tenuto, a cura del Consiglio direttivo, dal Tesoriere in carica. Tale qualità, oltre che per morte o per recesso, si perde per esclusione deliberata dal Consiglio stesso, con provvedimento motivato, in caso di: a) cessazione dalla partecipazione alla vita associativa, negligenza nell'esecuzione dei compiti affidati o per mancato pagamento delle quote associative per oltre tre anni; b) violazione delle norme etiche o statutarie; c) interdizione, inabilitazione o condanna divenuta definitiva, dell'associato per i reati comuni in genere ad eccezione di quelli di natura colposa; d) condotta contraria alle leggi ed all'ordine pubblico. L'apertura di qualsiasi procedimento per i casi contemplati deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata. L'associato colpito da provvedimento di esclusione ha diritto di ricorso al Collegio dei revisori dei conti. La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 10)Sono organi dell'associazione:

  1. l'assemblea degli associati;
  2. il Consiglio direttivo;
  3. il Collegio dei revisori dei conti.

ASSEMBLEA

Art. 11) L'assemblea è composta da tutti gli associati, qualunque sia il tempo della loro ammissione, rappresenta l'universalità degli associati stessi e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti. Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta. Ogni associato non può essere portatore di più di due deleghe. Nell'assemblea ogni associato ha diritto ad un voto. Il diritto di voto, delega e di essere delegato è subordinata ai vincoli dell'Art.8.

Art. 12) L'assemblea degli associati deve essere convocata dal Consiglio direttivo almeno una volta all'anno, entro il 30 novembre, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e quando occorra, per la nomina dei membri del Consiglio direttivo e dei revisori dei conti, cariche fra loro non cumulabili. L'assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Art. 13) Le assemblee sono convocate con avviso contenete l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare spedito ad ogni associato a mezzo lettera o posta elettronica almeno 30 giorni prima della data fissata. L'avviso della convocazione fisserà anche la data per la seconda convocazione.

Art. 14) Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti dei presenti e con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i consiglieri non hanno diritto di voto. Per le deliberazioni concernenti modifiche dello statuto, lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 15) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo assistito dal Segretario.

Art. 16) Le votazioni delle assemblee hanno luogo per acclamazione, per alzata di mano, oppure se richiesto, per appello nominale.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 17) L'associazione è retta ed amministrata da un Consiglio direttivo composto da undici membri nominati dall'assemblea tra i soci fondatori ed ordinari con le modalità previste dall'art. 12 e dal Presidente del Consiglio direttivo uscente; essi durano in carica quattro esercizi e sono rieleggibili.

Art. 18) Qualora venga a mancare un consigliere, il Consiglio provvede a sostituirlo con il primo dei non eletti. Quest'ultimo resta in carica sino alla scadenza del Consiglio che lo ha nominato.

Art. 19) La carica di consigliere è gratuita, salvo eventuali rimborsi per le spese sostenute.

Art. 20) II Consiglio direttivo è convocato con posta elettronica, da spedirsi almeno dieci giorni prima della riunione, contenente l'indicazione di data, ora, luogo della riunione e degli argomenti da trattare. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è richiesta almeno la metà dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. Delle deliberazioni del Consiglio direttivo si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario.

Art. 21) È fatto obbligo ai consiglieri di partecipare alle riunioni di Consiglio. Qualora un consigliere non partecipi senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Art. 22) II Consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri. Le sedute del Consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente od, in sua assenza, da uno dei Vice Presidenti.

Art. 23) II Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione compresi, fra gli altri, quelli di:

  1. assicurare il conseguimento degli scopi dell'associazione;
  2. convocare le assemblee;
  3. adottare i provvedimenti di esclusione;
  4. redigere i bilanci preventivi e consuntivi;
  5. emanare regolamenti e norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'associazione;
  6. acquistare ed alienare beni; accettare eredità e legati nel rispetto delle norme di cui agli art. 600 e 786 del Codice Civile; determinare l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'associazione;
  7. stabilire l'ammontare delle quote associative;
  8. sottoporre all'assemblea, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni, mozioni formulate dagli associati e le modifiche dello statuto;
  9. deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente statuto espressamente demandata all'assemblea o ad altri organi.

Art. 24) II Consiglio direttivo nomina tra i suoi mèmbri un Presidente, due Vice Presidenti, un Segretario ed un Tesoriere che restano in carica quanto il Consiglio stesso. Inoltre il consiglio potrà promuovere la costituzione di commissioni tecnico-scientifiche e di ricerca le quali potranno essere composte da soci e non soci per lo svolgimento di particolari incarichi e mansioni. La presidenza delle singole commissioni sarà affidata per delega, dal Consiglio, ad uno dei membri del Consiglio stesso. Il Consigliere incaricato non potrà presiedere più di una commissione. Il Consiglio potrà inoltre favorire la costituzione di gruppi di studio.

PRESIDENTE

Art. 25) II Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Il Presidente uscente fa parte di diritto del nuovo Consiglio direttivo, ma non può essere rieletto Presidente. Il Presidente presiede l'assemblea, convoca e presiede le riunioni del Consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle deliberazioni ed, inoltre, assolve normalmente funzioni di coordinatore dei lavori dell'associazione. In caso di assenza o di impedimento, le sue funzioni sono svolte da un Vice Presidente.

VICE-PRESIDENTE E SEGRETARIO

Art. 26) I Vice Presidenti ed il Segretario hanno il compito di coadiuvare il Presidente e rappresentare il Consiglio per gli atti di ordinaria amministrazione secondo i poteri loro conferiti dal Presidente. Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio direttivo e li sottoscrive unitamente al Presidente.

TESORIERE

Art. 27) Oltre ai normali poteri che gli verranno conferiti dal Consiglio direttivo per le sue funzioni, il Tesoriere ha diritto di veto su qualsiasi deliberazione del Consiglio stesso che non abbia adeguata copertura finanziaria.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 28) II Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri, eletti dall'assemblea, tra soci e non soci e dura in carica per quattro esercizi. I suoi componenti sono rieleggibili. Il Collegio nomina fra i suoi componenti il Presidente. Qualora venga a mancare un revisore, il Collegio provvede a sostituirlo con il primo dei non eletti. Quest'ultimo resta in carica sino alla scadenza del Collegio che lo ha Nominato. Al Collegio dei Revisori spetta il compito di: a) controllare la gestione contabile dell'associazione ed effettuare, in qualunque momento, gli accertamenti di cassa; redigere collegialmente la relazione sui bilanci preventivo e consuntivo da presentare all'assemblea; b) vigilare e controllare che siano osservate le norme statutarie; c) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di esclusione degli associati e per la riammissione degli stessi sulle controversie sottoposte al loro giudizio. I revisori dei conti partecipano all'assemblea che approva il bilancio e possono, su loro richiesta, assistere alle riunioni del Consiglio direttivo.

BILANCIO

Art. 29) L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio direttivo procederà alla redazione dei bilanci consuntivo e preventivo da presentare per l'approvazione all'assemblea da convocarsi entro undici mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 30) Dalla data dell'avviso di convocazione i bilanci verranno resi disponibili per consultazione sul sito InterNet dell'associazione.

Art. 31) È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

SCIOGLIMENTO

Art. 32) L'associazione ha durata illimitata. In caso di scioglimento dell'associazione l'assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge. Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'assemblea ciascuno dei membri del consiglio direttivo potrà chiedere all'autorità competente la nomina del o dei liquidatori. Quanto residuerà esaurita la liquidazione verrà evoluto ad altra associazione con finalità analoghe o affini di pubblica utilità scelti dai liquidatori in base alle indicazioni fornite dall'assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

RINVIO

Art. 33) Per quanto non previsto dal presente statuto si intendono applicabili le norme di legge vigenti in materia di associazioni.